Riprendendo l'argomento della legittimità delle riprese televisive nei Consigli Comunali, ho trovato un parere legale pubblicato da Italia Oggi che riporto nella sua intierezza.
Lascio a voi i commenti e le interpretazioni.
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Argomento: Riprese video del consiglio comunale
Domanda: Il presidente di un consiglio comunale può opporre un diniego alla richiesta di un cittadino di riprendere con una videocamera, a uso esclusivamente privato, i lavori del consiglio comunale?
Risposta: Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del Tuel (Testo Unico Enti Locali), le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalla postazione riservata al pubblico. A fronte di detto principio, si pone la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri al medesimo attribuiti dal successivo art. 39, comma 1, di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute e a tutela delle prerogative dell'organo assembleare medesimo. Rileva altresì richiamare l'attribuzione al consiglio di un'autonomia funzionale e organizzativa, prevista dall'art. 38, comma 3, nel senso che l'organo ha potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea. È nell'ambito delle norme interne dell'ente locale, tra i profili relativi alla disciplina dello svolgimento dell'adunanza, che dovrebbero rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrare il dibattito e le votazioni con mezzi audiovisivi da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizza-zione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a) del Tuel (Testo Unico Enti Locali), dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. In assenza di esplicita previsione regolamentare, l'ammissione alla registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. A margine di tale potere regolamentare e nell'ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l'amministrazione può legittimamente riservarsi il diritto di registrare con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che, per esempio, con la Corte di cassazione, sez. I, n. 5128/2001, non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione, e ha rigettato, con il Tar Veneto, sez. II, n. 60/2002, il ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, per il fatto che la stessa, «non costituendo un documento amministrativo, ma un mero ausilio riconducibile a semplici appunti», non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241/90, che invece riguarda il verbale redatto dal segretario comunale, avvalendosi della registrazione (nello stesso senso il tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 170/97). Pertanto, se la registrazione della seduta da parte dell'amministrazione non legittima di per sé il rilascio di copia, ancor di più non può sostenersi un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione. Nella stessa direzione si è pronunciato nella materia il garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso nel senso che l'ente può porre, con apposita norma regolamentare, limiti alle riprese e all'eventuale diffusione delle immagini relative alle riunioni del consiglio, prevedendo l'onere della preventiva informazione dei presenti in aula della presenza delle telecamere e le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese stesse per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Le limitazioni alle riprese possono inoltre essere correlate anche alla mancata attivazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un autonomo sistema di registrazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità. Il presidente del consiglio comunale, pertanto, potrà di volta in volta valutare se ammettere la videoregistrazione, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasione.
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Nota finale: chiunque abbia riferimenti normativi in materia, se vuole, può contribuire alla discussione facendocelo avere.
Ricordo che questo è un blog moderato, pertanto le vostre risposte non vengono immediatamente pubblicate ma controllate preventivamente.
La cosa non significa, come qualche pseudo complottista asserisce, che opero censure, bensì cerco di evitare di trovare nel blog commenti che, in qualche modo, possano risultare offensivi e questo, alla luce delle ultime disposizioni di legge applicabili anche ai blog, potrebbe crearmi qualche problema legale.
Si tratta di una scelta che avrei preferito evitare se tutti si comportassero in maniera civile e, magari, si prendessero la responsabilità di firmare i loro commenti. Mi spiace che, per colpa di pochi, mi trovi costretto a porre delle limitazioni per molti: spero capirete.
Giorgio Ghiglieri
Lascio a voi i commenti e le interpretazioni.
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Argomento: Riprese video del consiglio comunale
Domanda: Il presidente di un consiglio comunale può opporre un diniego alla richiesta di un cittadino di riprendere con una videocamera, a uso esclusivamente privato, i lavori del consiglio comunale?
Risposta: Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del Tuel (Testo Unico Enti Locali), le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. La disposizione va letta nel senso che, in linea generale, deve essere consentito al pubblico di assistere alle sedute consiliari dalla postazione riservata al pubblico. A fronte di detto principio, si pone la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri al medesimo attribuiti dal successivo art. 39, comma 1, di direzione dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla garanzia del regolare svolgimento delle sedute e a tutela delle prerogative dell'organo assembleare medesimo. Rileva altresì richiamare l'attribuzione al consiglio di un'autonomia funzionale e organizzativa, prevista dall'art. 38, comma 3, nel senso che l'organo ha potestà di disciplinare, con apposite norme regolamentari, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea. È nell'ambito delle norme interne dell'ente locale, tra i profili relativi alla disciplina dello svolgimento dell'adunanza, che dovrebbero rinvenirsi anche disposizioni sulla possibilità di registrare il dibattito e le votazioni con mezzi audiovisivi da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizza-zione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a) del Tuel (Testo Unico Enti Locali), dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assistere alla seduta e degli organi di informazione radiotelevisiva. In assenza di esplicita previsione regolamentare, l'ammissione alla registrazione può essere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati poteri di direzione dei lavori dell'assemblea, in stretta correlazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consiliare. A margine di tale potere regolamentare e nell'ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l'amministrazione può legittimamente riservarsi il diritto di registrare con mezzi audiovisivi, anche escludendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano procedervi. In questo senso, la pubblicità della seduta non implica la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle sedute. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che, per esempio, con la Corte di cassazione, sez. I, n. 5128/2001, non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che poneva il divieto di introdurre nella sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione, e ha rigettato, con il Tar Veneto, sez. II, n. 60/2002, il ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, per il fatto che la stessa, «non costituendo un documento amministrativo, ma un mero ausilio riconducibile a semplici appunti», non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241/90, che invece riguarda il verbale redatto dal segretario comunale, avvalendosi della registrazione (nello stesso senso il tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 170/97). Pertanto, se la registrazione della seduta da parte dell'amministrazione non legittima di per sé il rilascio di copia, ancor di più non può sostenersi un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla registrazione, superando gli eventuali divieti posti dall'amministrazione. Nella stessa direzione si è pronunciato nella materia il garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso nel senso che l'ente può porre, con apposita norma regolamentare, limiti alle riprese e all'eventuale diffusione delle immagini relative alle riunioni del consiglio, prevedendo l'onere della preventiva informazione dei presenti in aula della presenza delle telecamere e le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese stesse per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Le limitazioni alle riprese possono inoltre essere correlate anche alla mancata attivazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un autonomo sistema di registrazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico supporto audiovisivo di documentazione dello svolgimento dei lavori consiliari resti nella disponibilità esclusiva di soggetti estranei all'amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità. Il presidente del consiglio comunale, pertanto, potrà di volta in volta valutare se ammettere la videoregistrazione, anche in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasione.
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Nota finale: chiunque abbia riferimenti normativi in materia, se vuole, può contribuire alla discussione facendocelo avere.
Ricordo che questo è un blog moderato, pertanto le vostre risposte non vengono immediatamente pubblicate ma controllate preventivamente.
La cosa non significa, come qualche pseudo complottista asserisce, che opero censure, bensì cerco di evitare di trovare nel blog commenti che, in qualche modo, possano risultare offensivi e questo, alla luce delle ultime disposizioni di legge applicabili anche ai blog, potrebbe crearmi qualche problema legale.
Si tratta di una scelta che avrei preferito evitare se tutti si comportassero in maniera civile e, magari, si prendessero la responsabilità di firmare i loro commenti. Mi spiace che, per colpa di pochi, mi trovi costretto a porre delle limitazioni per molti: spero capirete.
Giorgio Ghiglieri
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