martedì 15 giugno 2010

Riprese si, riprese no, riprese a chi.

Riprendendo l'argomento della legittimità delle riprese televisive nei Consigli Comunali, ho trovato un parere legale pubblicato da Italia Oggi che riporto nella sua intierezza.
Lascio a voi i commenti e le interpretazioni.

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Argomento: Riprese video del consiglio comunale
Domanda: Il presidente di un consi­glio comunale può opporre un diniego alla richiesta di un cittadino di riprendere con una videocamera, a uso esclusivamente privato, i la­vori del consiglio comunale?
Risposta: Ai sensi dell'art. 38, comma 7, del Tuel (Testo Unico Enti Locali), le sedute del con­siglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regola­mento. La disposizione va let­ta nel senso che, in linea ge­nerale, deve essere consentito al pubblico di assistere alle se­dute consiliari dalla postazio­ne riservata al pubblico. A fronte di detto principio, si pone la pertinenza al presidente del consiglio dei poteri al me­desimo attribuiti dal successi­vo art. 39, comma 1, di direzio­ne dei lavori e delle attività del consiglio, ove è compresa ogni facoltà strumentale alla ga­ranzia del regolare svolgimen­to delle sedute e a tutela delle prerogative dell'organo assem­bleare medesimo. Rileva altresì richiamare l'at­tribuzione al consiglio di un'au­tonomia funzionale e organiz­zativa, prevista dall'art. 38, comma 3, nel senso che l'orga­no ha potestà di disciplinare, con apposite norme regola­mentari, ogni aspetto attinen­te al funzionamento dell'as­semblea. È nell'ambito delle norme in­terne dell'ente locale, tra i pro­fili relativi alla disciplina del­lo svolgimento dell'adunanza, che dovrebbero rinvenirsi an­che disposizioni sulla possibi­lità di registrare il dibattito e le votazioni con mezzi audiovi­sivi da parte degli uffici di sup­porto all'attività di verbalizza-zione del segretario comunale (art. 97, comma 4, lett. a) del Tuel (Testo Unico Enti Locali), dei consiglieri comunali, dei cittadini ammessi ad assi­stere alla seduta e degli orga­ni di informazione radiotelevi­siva. In assenza di esplicita previ­sione regolamentare, l'ammis­sione alla registrazione può es­sere regolata, caso per caso, dal presidente del consiglio proprio nell'esercizio dei richiamati po­teri di direzione dei lavori del­l'assemblea, in stretta correla­zione alle esigenze di ordinato svolgimento dell'attività consi­liare. A margine di tale potere re­golamentare e nell'ambito del citato principio di pubblicità della seduta, l'amministrazio­ne può legittimamente riser­varsi il diritto di registrare con mezzi audiovisivi, anche esclu­dendo che altri soggetti e il pubblico in aula possano proce­dervi. In questo senso, la pub­blicità della seduta non impli­ca la facoltà di registrazione ma la libera presenza di chi abbia interesse ad assistere alle se­dute. Tale posizione trova conforto nella giurisprudenza che, per esempio, con la Corte di cassa­zione, sez. I, n. 5128/2001, non ha rilevato profili di illegittimità in un regolamento che po­neva il divieto di introdurre nel­la sala del consiglio apparecchi di riproduzione audiovisiva, se non previa autorizzazione, e ha rigettato, con il Tar Veneto, sez. II, n. 60/2002, il ricorso contro il diniego del rilascio di copia di una registrazione su nastro di una seduta consiliare, per il fatto che la stessa, «non costi­tuendo un documento ammini­strativo, ma un mero ausilio ri­conducibile a semplici appun­ti», non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241/90, che invece riguarda il verbale redatto dal segretario comunale, avvalendosi della re­gistrazione (nello stesso senso il tribunale amministrativo regionale delle Marche n. 170/97). Pertanto, se la registrazione della seduta da parte dell'am­ministrazione non legittima di per sé il rilascio di copia, an­cor di più non può sostenersi un autonomo e indiscriminato diritto a procedere alla regi­strazione, superando gli even­tuali divieti posti dall'ammini­strazione. Nella stessa direzio­ne si è pronunciato nella ma­teria il garante per la prote­zione dei dati personali, che si è espresso nel senso che l'ente può porre, con apposita norma regolamentare, limiti alle riprese e all'eventuale diffusione delle immagini relative alle riu­nioni del consiglio, prevedendo l'onere della preventiva infor­mazione dei presenti in aula della presenza delle telecame­re e le ipotesi in cui eventual­mente limitare le riprese stes­se per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Le limitazioni alle riprese possono inoltre essere correla­te anche alla mancata attiva­zione, da parte dell'ammini­strazione comunale, di un autonomo sistema di regi­strazione, stante l'esigenza di escludere che l'unico sup­porto audiovisivo di documen­tazione dello svolgimento dei la­vori consiliari resti nella di­sponibilità esclusiva di sogget­ti estranei all'amministrazione, fuori dalle necessarie garanzie di autenticità. Il presidente del consiglio comunale, pertanto, potrà di vol­ta in volta valutare se ammet­tere la videoregistrazione, an­che in relazione all'oggetto dei lavori previsti all'ordine del giorno per la specifica occasio­ne.

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Nota finale: chiunque abbia riferimenti normativi in materia, se vuole, può contribuire alla discussione facendocelo avere.
Ricordo che questo è un blog moderato, pertanto le vostre risposte non vengono immediatamente pubblicate ma controllate preventivamente.
La cosa non significa, come qualche pseudo complottista asserisce, che opero censure, bensì cerco di evitare di trovare nel blog commenti che, in qualche modo, possano risultare offensivi e questo, alla luce delle ultime disposizioni di legge applicabili anche ai blog, potrebbe crearmi qualche problema legale.
Si tratta di una scelta che avrei preferito evitare se tutti si comportassero in maniera civile e, magari, si prendessero la responsabilità di firmare i loro commenti. Mi spiace che, per colpa di pochi, mi trovi costretto a porre delle limitazioni per molti: spero capirete.
Giorgio Ghiglieri

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